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08 – SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE E SOSTANZE CANCEROGENE

 

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n.135, attuazione della Direttiva (UE) 2022/431, che ha modificato il Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., introduce la necessità di una gestione delle sostanze tossiche per la riproduzione analoga a quanto precedentemente previsto esclusivamente per le sostanze cancerogene e mutagene.
Nell’articolo 234 comma 1, in cui viene riportata la definizione di sostanza cancerogena e mutagena, è stata introdotta al comma b-bis) la definizione di sostanza tossica per la riproduzione, ovvero: “sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A ed 1B di cui all’allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)”.

 

 

Per tutte le attività in cui vengono impiegate sostanze tossiche per la riproduzione:

– deve essere effettuata la specifica valutazione del rischio come da titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che dovrà poi essere mantenuta aggiornata con cadenza triennale prevedendo misurazioni degli inquinanti aerodispersi;

i lavoratori esposti a tali sostanze devono ricevere una formazione specifica aggiuntiva da mantenere aggiornata con cadenza quinquennale;

– i lavoratori esposti dovranno essere iscritti in un apposito registro in cui verranno inseriti i dati relativi all’esposizione e che deve essere inviato in modalità telematica ad INAIL tramite l’applicativo SIRDE.

 

 

 

Leggi la nostra circolare per conoscere i dettagli: